Art. 1.
(Norme a tutela della personalità dei minori e delle persone prive in tutto o in parte di autonomia).

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 28, secondo comma, il numero 3) è sostituito dal seguente:

      «3) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, o di amministratore di sostegno, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura o all'amministrazione di sostegno;»;

          b) dopo l'articolo 600-septies è inserito il seguente:

      «Art. 600-octies. - (Impiego di minori nell'accattonaggio). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni»;

          c) dopo l'articolo 602 è inserito il seguente:

      «Art. 602-bis. - (Pene accessorie). - La condanna per i reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 comporta, qualora i fatti di cui al primo comma dei citati articoli siano

 

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commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

              1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;

              2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura»;

          d) l'articolo 671 è abrogato.